Art. 7.
(Interesse familiare).

      1. Ai fini della presente legge, è interesse familiare l'interesse collettivo e diffuso alla formazione, alla promozione e allo sviluppo della famiglia nonché all'esistenza, alla sopravvivenza e alla stabilità della società.
      2. L'interesse familiare ha altresì ad oggetto:

          a) l'integrità, la dignità e il decoro della famiglia;

 

Pag. 8

          b) l'immagine e la reputazione della famiglia;

          c) l'attuazione dei princìpi di solidarietà e di reciproca assistenza tra generazioni;

          d) l'assistenza sanitaria e il supporto materiale e psicologico in favore di famiglie in cui vi sono persone diversamente abili o minori in un grave stato patologico o psico-patologico, sia congenito che sopravvenuto;

          e) l'educazione, l'istruzione e la formazione dei componenti della famiglia;

          f) l'accesso all'abitazione;

          g) l'equità fiscale e contributiva;

          h) la rimodulazione delle tariffe per l'erogazione dei servizi essenziali e l'agevolazione per l'acquisto di beni di prima necessità e per la fruizione di servizi turistici, di trasporto e culturali in favore delle famiglie numerose e con basso reddito;

          i) la conciliazione tra la cura della famiglia e il lavoro anche attraverso la rimozione di ogni forma di ostacolo e di discriminazione.